Se vi è un’imposta in cui l’appiattimento sul dato letterale è insufficiente, questa è l’IVA e «maxime» i suoi principi cardine tra cui, va da sé, la detrazione occupa un posto di primo piano. Con favore deve essere dunque accolta la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 41/E del 2011, che - per rispondere compiutamente ad un circostanziato quesito in merito alle implicazioni sul diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di un concessionario di auto che derivano dall’intervenire nel finanziamento degli acquirenti - ripercorre l’articolata disciplina che ruota intorno alla concreta applicazione del «pro rata» matematico di detrazione, fugando incertezze affatto sopite e talvolta alimentate da interventi meno sistematici di quello in commento.
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